Art. 105
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[1]Sanzioni per la violazione del divieto di abbuoni
[2]Legge 3 giugno 1940 n. 761, articoli 6 e 11 (2° comma)
[3]Le persone comunque addette al servizio delle imprese o enti di assicurazione ai sensi dell'art. 95, compresi i produttori occasionali, che violano le disposizioni sul divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo dell'importo della intera provvigione di acquisto spettante sullo affare che ha dato origine alla violazione. La stessa pena e' comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l'accertamento. In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di dodici mesi dalla precedente, oltre all'applicazione della pena pecuniaria, deve essere emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore violazione verificatasi entro dodici mesi successivi costituisce giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto, anche occasionale, negli altri casi. Il personale revocato o licenziato non puo' essere assunto per la durata di un anno da alcun'altra impresa ed ente di assicurazione per il servizio delle assicurazioni sulla vita e per le relative trasgressioni e' applicabile la pena pecuniaria prevista dall'articolo successivo.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva