Art. 106

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[1]Sanzioni per la violazione dei divieti di abbuoni e dell'obbligo di frazionamento commessa da impresa o ente di assicurazione

[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 7. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 19, (3° comma).

[3]Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da una impresa o ente di assicurazione e' applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di lire trecentomila. Identica pena puo' essere inflitta nei casi in cui a carico dell'impresa o ente sia accertata una violazione dell'obbligo del frazionamento della provvigione.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art106 · fonte su Normattiva