Art. 106
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[1]Sanzioni per la violazione dei divieti di abbuoni e dell'obbligo di frazionamento commessa da impresa o ente di assicurazione
[3]Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da una impresa o ente di assicurazione e' applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di lire trecentomila. Identica pena puo' essere inflitta nei casi in cui a carico dell'impresa o ente sia accertata una violazione dell'obbligo del frazionamento della provvigione.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva