Art. 107

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[1]Sanzioni per le distrazioni di contratti di assicurazioni sulla vita

[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 11

[3]Al produttore, anche se occasionale, o all'agente che abbia commesso una distrazione a danno di un altro assicuratore e' applicabile una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per l'affare che ha determinato la violazione nonche' delle compartecipazioni liquidate per l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art107 · fonte su Normattiva