Art. 107
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Sanzioni per le distrazioni di contratti di assicurazioni sulla vita
[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 11
[3]Al produttore, anche se occasionale, o all'agente che abbia commesso una distrazione a danno di un altro assicuratore e' applicabile una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per l'affare che ha determinato la violazione nonche' delle compartecipazioni liquidate per l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva