Art. 108
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[1]Sanzioni per la violazione del divieto di assicurazione ad effetto differito
[2]Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 5
[3]Alle persone comunque addette al servizio delle imprese di assicurazione che abbiano procurato affari di assicurazione mediante contratti, impegni o proposte in contrasto con i divieti di cui agli articoli 101 e 102, e' applicabile una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto e degli altri compensi loro assegnati, sotto qualsiasi forma, per l'affare che ha dato luogo alla violazione.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva