Art. 11

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[1]Direttore generale

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 9. Regio decreto-legge 17 luglio 1931 n. 1218, conv. nella legge 7 gennaio 1932, n. 59, art. 1 (2° comma).

[3]Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Il direttore generale esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi, firma tutti gli atti, contratti e documenti inerenti alla gestione dell'Istituto. Il direttore generale non puo' essere rimosso ne' sospeso dall'ufficio se non con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art11 · fonte su Normattiva