Art. 11
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[1]Direttore generale
[3]Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Il direttore generale esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi, firma tutti gli atti, contratti e documenti inerenti alla gestione dell'Istituto. Il direttore generale non puo' essere rimosso ne' sospeso dall'ufficio se non con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva