Art. 110
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Competenza e procedura per l'applicazione delle sanzioni
[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, articoli 13 e 14. Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 6
[3]L'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente capo e' demandata al Ministro per l'industria e il commercio. I provvedimenti sono emessi previo parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX mediante decreto contenente: 1° le generalita' del trasgressore; 2° la enunciazione del fatto e della norma di legge violata; 3° l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione; 4° la data e la sottoscrizione del Ministro.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva