Art. 110

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[1]Competenza e procedura per l'applicazione delle sanzioni

[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, articoli 13 e 14. Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 6

[3]L'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente capo e' demandata al Ministro per l'industria e il commercio. I provvedimenti sono emessi previo parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX mediante decreto contenente: 1° le generalita' del trasgressore; 2° la enunciazione del fatto e della norma di legge violata; 3° l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione; 4° la data e la sottoscrizione del Ministro.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art110 · fonte su Normattiva