Art. 111
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[1]Gravame contro il provvedimento del Ministro
[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 15
[3]Contro il provvedimento del Ministro per l'industria e il commercio e' ammesso reclamo al Tribunale di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento. Il Ministero trasmette il reclamo al Tribunale insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni. Il Tribunale, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, puo' fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei giudici e' incaricato di eseguirle in via sommaria. Le parti interessate possono chiedere di essere sentite personalmente. Il giudizio del Tribunale e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante sentenza. La sentenza e' soggetta ad appello. Questo e' proposto mediante ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d'appello ed e' deciso con l'osservanza delle medesime forme.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva