Art. 112
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[1]Esecuzione delle sanzioni
[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 16
[3]Per l'esecuzione del decreto del Ministro per l'industria e il commercio, contro il quale non sia stato proposto reclamo, e della sentenza del Tribunale o della Corte d'appello, avente forza esecutiva, si applicano le disposizioni del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva