Art. 116
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[1]Tasse di concessione governativa per l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e della capitalizzazione
[3]Le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 33, 37, 43 e 45 sono soggette alla tassa di concessione governativa stabilita dalle disposizioni vigenti in materia. Le autorizzazioni ad estendere l'esercizio a nuovi rami di assicurazione per le quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi degli articoli 18 e 38, sono soggette alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui al numero 1° dell'art. 18, ed ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 38.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva