Art. 117

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[1]Regime tributario della capitalizzazione

[2]Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6

[3]Le imprese, gli enti, ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti allo stesso trattamento tributario cui sono soggetti le imprese e i contratti di assicurazioni sulla vita.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art117 · fonte su Normattiva