Art. 120
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[1]Tassa di custodia sui depositi di titoli presso la Cassa depositi e prestiti
[2]Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, conv. nella legge 7 giugno 1928, n. 1396, art. 1
[3]Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese ed enti di cui al presente testo unico a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a garanzia della massa degli assicurati, e' dovuta, la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva