Art. 121
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[1]Divieto di assumere la denominazione di "istituto" e l'appellativo di "nazionale"
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 58
[3]E' vietato alle imprese private di assicurazione di assumere la denominazione di "istituto" e di includere nelle loro denominazioni l'appellativo di "nazionale". Non puo' essere ordinata l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di quelle imprese che contravvengono alla precedente disposizione.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva