Art. 122

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[1]Quota ed azioni sociali nelle societa' cooperative di assicurazione sulla vita

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 55 (2° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 18

[3]In deroga alle disposizioni vigenti in materia, il limite individuale per la quota o le azioni sociali delle societa' cooperative che esercitano l'assicurazione sulla vita e' fissato in lire due milioni.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art122 · fonte su Normattiva