Art. 122
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[1]Quota ed azioni sociali nelle societa' cooperative di assicurazione sulla vita
[3]In deroga alle disposizioni vigenti in materia, il limite individuale per la quota o le azioni sociali delle societa' cooperative che esercitano l'assicurazione sulla vita e' fissato in lire due milioni.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva