Art. 123
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[1]Applicazione di contributi ed oneri a carico delle imprese e degli enti soggetti al testo unico
[2]Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 15
[3]I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese ed enti soggetti al presente testo unico che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che e' determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva