Art. 123

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[1]Applicazione di contributi ed oneri a carico delle imprese e degli enti soggetti al testo unico

[2]Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 15

[3]I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese ed enti soggetti al presente testo unico che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che e' determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art123 · fonte su Normattiva