Art. 124

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[1]Contratti sulla vita stipulati all'estero con imprese non autorizzate

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 63

[3]Per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati all'estero con imprese non autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica non puo' essere esercitata alcuna azione nel territorio stesso. Il Ministro per l'industria e il commercio BO

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art124 · fonte su Normattiva