Art. 124
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[1]Contratti sulla vita stipulati all'estero con imprese non autorizzate
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 63
[3]Per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati all'estero con imprese non autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica non puo' essere esercitata alcuna azione nel territorio stesso. Il Ministro per l'industria e il commercio BO
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva