Art. 13
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[1]Impiegati ed incaricati della produzione
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 10.
[3]L'Istituto ha impiegati amministrativi e tecnici oltre agli incaricati della produzione. I rapporti tra l'Istituto e gli impiegati sono regolati da con tratti di impiego privato.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva