Art. 14
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[1]Retribuzione del personale produttore e riscossione dei premi
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 11.
[3]Il personale produttore e' retribuito normalmente con provvigioni proporzionate al numero ed all'entita' degli affari per suo mezzo conclusi. Possono procurare affari all'Istituto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, i notai, i segretari ed impiegati comunali e le altre persone ed enti autorizzati dal consiglio di amministrazione. Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennita' derivanti da contratti di assicurazione, oltre che dagli organi dell'Istituto o da istituti bancari, puo' essere eseguito da uffici postali da designarsi d'accordo dai Ministri per l'industria e il commercio e per le poste e le telecomunicazioni. Le norme per la gestione di tale servizio sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva