Art. 16
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[1]Segreto d'ufficio
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 17.
[3]Chiunque, nell'adempimento delle proprie attribuzioni presso l'Istituto, venga a conoscenza delle trattative e dei rapporti fra l'Istituto stesso e le imprese di assicurazione ed i privati, e' obbligato al segreto su tutto quanto e' a sua conoscenza, sotto le comminatorie di legge. E' in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare anche agli uffici delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'istituto e le imprese di assicurazione ed i privati.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva