Art. 17
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[1]Autorizzazione
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 18 (1° e 2° comma).
[3]Le imprese nazionali che intendono esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla vita, le imprese estere che intendono esercitare nel territorio della Repubblica l'industria delle assicurazioni sulla vita e quelle che, per l'esercizio della riassicurazione nell'anzidetto ramo, intendono istituire nel territorio della Repubblica la legale rappresentanza, debbono essere a cio' preventivamente autorizzate. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro per l'industria e il commercio con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva