Art. 2

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[1]Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni del testo unico

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 2. Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 11 (1° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 9 (2° comma).

[3]Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:

  • a)alle amministrazioni pubbliche;
  • b)agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;
  • c)all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonche' agli altri enti casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza,sociale, previste dalla legge, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali;
  • d)alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; ((e) agli enti e societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000)).

Testo vigente dal 10 luglio 1962 al 1 gennaio 2006 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art2 · fonte su Normattiva