Art. 2
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[1]Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni del testo unico
[3]Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:
- a)alle amministrazioni pubbliche;
- b)agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;
- c)all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonche' agli altri enti casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza,sociale, previste dalla legge, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali;
- d)alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; ((e) agli enti e societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000)).
Testo vigente dal 10 luglio 1962 al 1 gennaio 2006 · versione 1 su Normattiva