Art. 22
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[1]Modificazioni degli atti e dei dati presentati con la domanda di autorizzazione
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 22.
[3]Le modificazioni degli atti e dei dati presentati al Ministero dell'industria e del commercio, a termini degli articoli 18 e 19, devono essere approvate dal Ministero stesso. Esse hanno effetto dalla, data del decreto di approvazione.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva