Art. 27
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[1]Cauzione e fondo iniziale
[3]Le imprese di assicurazione, nazionali ed estere, che hanno ottenuta l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica debbono costituire e vincolare nei modi stabiliti negli articoli 30 e 31:
- a)una cauzione di lire cinquanta milioni a garanzia delle operazioni da compiersi nel territorio della Repubblica;
- b)un fondo iniziale di lire cento milioni computabile nella riserva matematica. Esse possono a questo scopo valersi del deposito effettuato a termini dell'art. 18.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva