Art. 27

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Cauzione e fondo iniziale

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 23. Legge 11 aprile 195, n. 294, art. 3 (1° comma).

[3]Le imprese di assicurazione, nazionali ed estere, che hanno ottenuta l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica debbono costituire e vincolare nei modi stabiliti negli articoli 30 e 31:

  • a)una cauzione di lire cinquanta milioni a garanzia delle operazioni da compiersi nel territorio della Repubblica;
  • b)un fondo iniziale di lire cento milioni computabile nella riserva matematica. Esse possono a questo scopo valersi del deposito effettuato a termini dell'art. 18.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art27 · fonte su Normattiva