Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Vincolo di attivita' a copertura delle riserve matematiche
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile.
[3]Le imprese di assicurazione sulla vita, nazionali ed estere, debbono possedere nel territorio della Repubblica e vincolare a favore degli assicurati le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attivita' necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulla base degli elementi di cui all'articolo precedente. Lo stesso obbligo hanno anche le imprese che non assumono nuovi rischi ma si limitano a gestire il portafoglio precostituito.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva