Art. 3
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[1]Soggetti ai quali e' vietato l'esercizio delle assicurazioni Operazioni vietate.
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 478, art. 3. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (1)
[3]Alle societa' in nome collettivo, in accomandita ed a responsabilita' limitata, ed alle persone singole e' vietato l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, salva la stipulazione di contratti di rendita vitalizia ai sensi degli articoli 1872 e seguenti del codice civile. Sono vietate nel territorio della Repubblica le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale e le associazioni fontinarie o di ripartizione. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di imprese che si propongano di esercitare esclusivamente all'estero le attivita' di cui all'art. 1.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva