Art. 34

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Privilegio sulle attivita' mobiliari vincolate

[2]Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv nella legge 20 gennaio 1934, n. 304, art. 5

[3]I crediti per operazioni di capitalizzazione godono del privilegio di cui all'art. 31, ultimo comma, su tutte le attivita' mobiliari vincolate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, per la copertura delle riserve tecniche costituite a garanzia delle predette operazioni, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art34 · fonte su Normattiva