Art. 35
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[1]Durata dei contratti e riscatto
[2]Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.
[3]I contratti di capitalizzazione di cui all'art. 33 non possono avere durata inferiore a cinque ne' superiore a venticinque anni e, qualora siano previsti a carico del contraente piu' versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere stabiliti in misura uguale o decrescente. Il contraente ha facolta' di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno dalla stipulazione, purche' abbia corrisposto una intera annualita' di premio.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva