Art. 36

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[1]Sorteggi

[2]Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.

[3]Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi. I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art36 · fonte su Normattiva