Art. 36
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[1]Sorteggi
[2]Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.
[3]Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi. I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva