Art. 37
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[1]Autorizzazione
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 31.
[3]Le imprese nazionali che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni e delle riassicurazioni contro i danni, le imprese estere che intendano esercitare nel territorio della Repubblica la industria delle assicurazioni contro i danni e quelle che, per l'esercizio della riassicurazione nei riami danni, intendano istituire nel territorio della Repubblica una rappresentanza, debbono essere di cio' preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalita' stabilite nell'art. 17.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva