Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese nazionali
[3]Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni contro i danni le imprese nazionali debbono farne domanda al Ministero dell'industria e del commercio fornendo ha prova di essere legalmente costituite e di possedere un capitale sociale, se trattasi di societa' per azioni o di societa' cooperative, o un fondo di garanzia, se trattasi di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alle seguenti misure:
- 1)lire duecentocinquanta milioni, di cui almeno meta' versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilita' civile per i danni causati da autoveicoli;
- 2)lire centocinquanta milioni, di cui almeno meta' versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o piu' dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilita' civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;
- 3)lire ottanta milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2) e lire quaranta milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva