Art. 38

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[1]Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese nazionali

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 32 (1° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 1 (nn. 2, 3 e 4).

[3]Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni contro i danni le imprese nazionali debbono farne domanda al Ministero dell'industria e del commercio fornendo ha prova di essere legalmente costituite e di possedere un capitale sociale, se trattasi di societa' per azioni o di societa' cooperative, o un fondo di garanzia, se trattasi di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alle seguenti misure:

  • 1)lire duecentocinquanta milioni, di cui almeno meta' versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilita' civile per i danni causati da autoveicoli;
  • 2)lire centocinquanta milioni, di cui almeno meta' versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o piu' dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilita' civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;
  • 3)lire ottanta milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2) e lire quaranta milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art38 · fonte su Normattiva