Art. 39

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[1]Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese estere

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 32 (1° e 2° comma). Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926. n. 254, art. 1 (IX).

[3]Le imprese estere che intendano esercitare le assicurazioni contro i danni o che per l'esercizio delle riassicurazioni contro i danni intendano istituire nel territorio della Repubblica una rappresentanza, oltre ad uniformarsi alle disposizioni dell'articolo precedente relative alla misura dei capitali, debbono fornire la prova di avere legalmente istituita nel territorio della Repubblica la rappresentanza, ai sensi dell'art. 2506 del codice civile. Alle imprese estere sono applicabili le disposizioni dell'art. 20.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art39 · fonte su Normattiva