Art. 39
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[1]Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese estere
[3]Le imprese estere che intendano esercitare le assicurazioni contro i danni o che per l'esercizio delle riassicurazioni contro i danni intendano istituire nel territorio della Repubblica una rappresentanza, oltre ad uniformarsi alle disposizioni dell'articolo precedente relative alla misura dei capitali, debbono fornire la prova di avere legalmente istituita nel territorio della Repubblica la rappresentanza, ai sensi dell'art. 2506 del codice civile. Alle imprese estere sono applicabili le disposizioni dell'art. 20.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva