Art. 4

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[1]Contratti da comprendersi nel portafoglio italiano

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1, (3° e 4° comma).

[3]Agli effetti delle disposizioni del presente testo unico i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel territorio della Repubblica da imprese nazionali o rappresentanze di imprese estere e dagli enti indicati nell'art. 1 debbono dagli stessi essere compresi nel portafoglio italiano. Debbono, altresi', essere compresi nel portafoglio italiano i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati all'estero dalle imprese e dagli enti di cui al precedente comma quando siano eseguibili nel territorio della Repubblica.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art4 · fonte su Normattiva