Art. 4
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[1]Contratti da comprendersi nel portafoglio italiano
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1, (3° e 4° comma).
[3]Agli effetti delle disposizioni del presente testo unico i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel territorio della Repubblica da imprese nazionali o rappresentanze di imprese estere e dagli enti indicati nell'art. 1 debbono dagli stessi essere compresi nel portafoglio italiano. Debbono, altresi', essere compresi nel portafoglio italiano i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati all'estero dalle imprese e dagli enti di cui al precedente comma quando siano eseguibili nel territorio della Repubblica.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva