Art. 41

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[1]Esecuzione dall'obbligo di costituzione delle cauzioni

[2]Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, conv. nella legge 20 maggio 1929, n. 1133, art. 2 (3° comma). Decreto legislativo 4 ottobre 1946 n. 404, art. 5 (3° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 4, (3° comma).

[3]Non sono soggette all'obbligo di costituzione delle cauzioni le societa' di mutua assicurazione e le societa' cooperative le quali, per disposizioni statutarie o anche solo di fatto operino in un solo comune e in rami non specificatamente indicati nell'art. 38, purche' i premi o contributi annui non siano superiori a lire centomila per ogni ramo e nel complesso, per tutti i rami esercitati, a lire cinquecentomila.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art41 · fonte su Normattiva