Art. 41
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[1]Esecuzione dall'obbligo di costituzione delle cauzioni
[3]Non sono soggette all'obbligo di costituzione delle cauzioni le societa' di mutua assicurazione e le societa' cooperative le quali, per disposizioni statutarie o anche solo di fatto operino in un solo comune e in rami non specificatamente indicati nell'art. 38, purche' i premi o contributi annui non siano superiori a lire centomila per ogni ramo e nel complesso, per tutti i rami esercitati, a lire cinquecentomila.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva