Art. 42

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[1]Attivita' ammesse a copertura delle cauzioni Deposito e vincolo.

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 35. Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (a. 4).

[3]Per la costituzione delle cauzioni di cui all'art. 40, per il deposito e vincolo delle attivita' costituenti le medesime cauzioni e per il privilegio che su tali attivita' compete alla massa degli assicurati sono applicabili le disposizioni degli articoli 30 e 31.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art42 · fonte su Normattiva