Art. 42
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[1]Attivita' ammesse a copertura delle cauzioni Deposito e vincolo.
[3]Per la costituzione delle cauzioni di cui all'art. 40, per il deposito e vincolo delle attivita' costituenti le medesime cauzioni e per il privilegio che su tali attivita' compete alla massa degli assicurati sono applicabili le disposizioni degli articoli 30 e 31.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva