Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Enti che esercitano operazioni di assicurazione sulla vita di propri iscritti
[3]Gli enti che assumono l'obbligo di corrispondere capitali o rendite, in corrispettivo dei contributi riscossi, con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti, debbono, per iniziare le operazioni, essere autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni dei presente testo unico e del regolamento che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita. Gli enti predetti, operando nel limite di lire cinquemila di capitale e di lire ottocento di rendita annua non sono tenuti a cedere all'istituto nazionale delle assicurazioni la quota parte dei rischi di cui all'art. 23.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva