Art. 44

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[1]Enti per il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive o di contratti di capitalizzazione

[2]Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, con. nella legge 29 gennaio 1934 n. 304, art. 3. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 9 (1° comma, n. 2).

[3]Gli enti che hanno per scopo il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive sulla vita dei propri iscritti o di contratti di capitalizzazione, da stipularsi con l'istituto nazionale delle assicurazioni o con le imprese di assicurazioni sulla vita o di capitalizzazione, operanti a norma del presente testo unico, non sono soggetti alle prescrizioni richiamate nel precedente articolo. L'esonero di cui al precedente comma e' dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art44 · fonte su Normattiva