Art. 44
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[1]Enti per il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive o di contratti di capitalizzazione
[3]Gli enti che hanno per scopo il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive sulla vita dei propri iscritti o di contratti di capitalizzazione, da stipularsi con l'istituto nazionale delle assicurazioni o con le imprese di assicurazioni sulla vita o di capitalizzazione, operanti a norma del presente testo unico, non sono soggetti alle prescrizioni richiamate nel precedente articolo. L'esonero di cui al precedente comma e' dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva