Art. 46

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[1]Enti per l'assistenza degli assicurati

[2]Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, couv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 7.

[3]Le societa' ed associazioni che hanno per oggetto l'assistenza degli assicurati nei confronti delle imprese di assicurazione disciplinate dal presente testo unico, possono svolgere tale attivita' limitatamente alla esecuzione dei contratti di assicurazione contro i danni. Esse devono ottenere l'assenso dei Ministro per l'industria e il commercio, il quale ha facolta' di subordinare tale assenso al conferimento di un capitale o di un fondo di garanzia non interiore a lire cinquecentomila. Le societa' ed associazioni medesime devono preventivamente sottoporre al Ministero le condizioni generali che regolano i loro rapporti con gli assicurati e non possono esercitare in alcuna forma, ne' direttamente ne' indirettamente, la mediazione per la stipulazione dei contratti di assicurazione: esse sono soggette alla vigilanza governativa ai sensi del titolo VIII e delle relative norme regolamentari.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art46 · fonte su Normattiva