Art. 5
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[1]Esercizio delle assicurazioni sulla vita
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 4.
[3]Le assicurazioni sulla vita sono esercitate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese nazionali ed estere auto rizzate secondo le disposizioni del presente testo unico.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva