Art. 50

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[1]Unione italiana di riassicurazione

[2]Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, conv nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1. Regio decreto-legge 17 ottobre 1922, n 1441, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articolo unico.

[3]L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito, ai sensi dei regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con atto pubblico amministrativo in data 3 aprile 1922 fra le societa' di assicurazioni operanti nel territorio della Repubblica e con la partecipazione dell'istituto nazionale delle assicurazioni, esercita la riassicurazione nei diversi rami e la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico. L'Unione e' regolata dalle disposizioni del codice civile concernenti le societa' per azioni, salvo quanto stabilito dai regi decreti 22 gennaio 1922 e 11 giugno 1922, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1922 e del 6 luglio 1922. La responsabilita' degli enti associati e' limitata alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art50 · fonte su Normattiva