Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Bilancio annuale e relazione quinquennale
[3]L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. L'Istituto e' tenuto ad applicare, per la valutazione delle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti dall'art. 31, quarto comma, per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonche' le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le societa' ed enti soggetti all'obbligo del bilancio. Il bilancio dell'Istituto, con la relazione del consiglio di amministrazione e con quella dei sindaci, deve essere comunicato al Parlamento dal Ministro per l'industria e il commercio. Ogni quinquennio l'istituto redige una relazione tecnico-statistica che deve essere parimenti comunicata al Parlamento dal Ministro per l'industria e il commercio
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva