Art. 53

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Bilancio annuale e relazione quinquennale

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14. Legge 11 aprile 1955, ai. 2.94, art. 8 (n. 1).

[3]L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. L'Istituto e' tenuto ad applicare, per la valutazione delle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti dall'art. 31, quarto comma, per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonche' le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le societa' ed enti soggetti all'obbligo del bilancio. Il bilancio dell'Istituto, con la relazione del consiglio di amministrazione e con quella dei sindaci, deve essere comunicato al Parlamento dal Ministro per l'industria e il commercio. Ogni quinquennio l'istituto redige una relazione tecnico-statistica che deve essere parimenti comunicata al Parlamento dal Ministro per l'industria e il commercio

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art53 · fonte su Normattiva