Art. 54

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[1]Ripartizione degli utili

[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art; 1 (n. 2).

[3]Dagli utili annuali dell'Istituto vengono prelevate:

  • a)una quota non inferiore ai dieci per cento per la riserva ordinaria;
  • b)la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto. Della parte rimanente, il 4,50 per cento e' cosi' ripartito:
  • a)lo 0,75 per cento al consiglio di amministrazione, nelle proporzioni stabilite dallo stesso consiglio;
  • b)il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalita' fissate dal consiglio di amministrazione. Degli utili residuali una meta' puo' eventualmente essere devoluta, ai sensi dell'art. 10, a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonche' alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta, ai sensi dell'art. 23; l'altra meta' e' versata al Tesoro dello Stato.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art54 · fonte su Normattiva