Art. 54
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[1]Ripartizione degli utili
[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art; 1 (n. 2).
[3]Dagli utili annuali dell'Istituto vengono prelevate:
- a)una quota non inferiore ai dieci per cento per la riserva ordinaria;
- b)la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto. Della parte rimanente, il 4,50 per cento e' cosi' ripartito:
- a)lo 0,75 per cento al consiglio di amministrazione, nelle proporzioni stabilite dallo stesso consiglio;
- b)il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalita' fissate dal consiglio di amministrazione. Degli utili residuali una meta' puo' eventualmente essere devoluta, ai sensi dell'art. 10, a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonche' alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta, ai sensi dell'art. 23; l'altra meta' e' versata al Tesoro dello Stato.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva