Art. 57
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[1]Relazione tecnica da allegarsi al bilancio delle imprese di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
[2]Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 1 (1° comma 4).
[3]I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla vita e compiono operazioni di capitalizzazione debbono essere accompagnati da una relazione, nella quale debbono essere esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e deve essere contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. Detta relazione deve essere firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un attuario inscritto nell'albo professionale.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva