Art. 58

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[1]Bilancio delle imprese estere

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n 473 art. 38. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 5 (2° comma).

[3]Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono pero' compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformita' al modello prescritto.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art58 · fonte su Normattiva