Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Funzioni
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 6 (1° e 2° comma).
[3]L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita le assicurazioni sulla vita in tutte le loro possibili forme, all'interno e all'estero. Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto sono garantite dallo Stato.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva