Art. 60

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[1]((Riserva premi e riserva sinistri.

[2]Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso alla fine di ogni esercizio; iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni Esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, in base a una prudente valutazione tecnica,risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati. E' data facolta' di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed e' ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, modalita' particolari per la determinazione della riserva dei premi per i rischi in corso quando questa non sia calcolata per ogni contratto. Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli elementi dell'attivo, disponibilita' patrimoniali, di natura reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore all'importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva sinistri. Possono essere comprese fra le predette disponibilita' anche le attivita' vincolate a cauzione ai sensi dell'articolo 42)). 4a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1969, n. 990

4a

La L. 24 dicembre 1969, n. 990 ha disposto (con l'art. 43 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso."

Testo vigente dal 18 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art60 · fonte su Normattiva