Art. 62
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[1]Modelli di bilancio e relativa presentazione
[2]Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 8.
[3]I bilanci degli enti e delle societa' ed associazioni di cui agli articoli 43, 45 e 46 debbono essere redatti in conformita' ai modelli stabiliti con decreto del Presidente della. Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, e presentati, entro il termine di quindici giorni dalla approvazione, al Ministero predetto per la loro pubblicazione su appositi fascicoli della parte 2ª-A del Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva