Art. 63
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[1]Bilancio degli enti di assicurazione sulla vita di propri iscritti e di capitalizzazione
[2]Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 2.
[3]All'obbligo previsto dall'art. 57 sono soggetti anche gli enti di cui all'art. 43, quando assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita dei propri iscritti, capitali superiori a lire settantamila o rendite di importo maggiore a lire quattordicimila annue. Allo stesso obbligo sono soggetti gli enti indicati dall'art. 33. Per gli enti suddetti il Ministro per l'industria e il commercio puo' stabilire che la relazione di cui all'art. 57 sia presentata ad intervalli poliennali, anziche' per ogni bilancio annuale.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva