Art. 66
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[1]Partecipazione dei capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private ad organi collegiali di enti assicurativi
[2]Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 6).
[3]Il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell'industria e del commercio, oltre a quanto previsto dallo art. 9, ha facolta' di partecipare, senza voto, al consiglio ed al comitato degli enti parastatali di assicurazione e capitalizzazione soggetti alla disciplina del presente testo unico.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva