Art. 68
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Esenzioni
[3]Sono esclusi dagli obblighi di cui all'articolo precedente le societa' mutue e cooperative di assicurazione che operano solamente nel territorio del comune ove e' situata la loro sede o chic hanno un incasso annuo di premi non superiore a lire ventimila, nonche' gli enti di cui all'art. 44.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva