Art. 69
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[1]Sanzioni a carico delle imprese inadempienti agli obblighi di copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e di presentazione del bilancio
[2]Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 5
[3]Alle imprese di assicurazione nazionali ed estere, che debbono destinare i loro beni alla integrazione della deficienza accertata nella copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni, il Ministero dell'industria e del commercio puo', su domanda, prorogare per non piu' di trenta giorni il termine ordinario. Trascorso il termine ordinario o quello prorogato senza che le imprese abbiano provveduto a destinare loro beni alla integrazione delle riserve matematiche e delle cauzioni, secondo le norme che regolano la copertura delle riserve e cauzioni stesse, le imprese inadempimenti sono tenute a versare all'Erario dello Stato una somma pari al due per cento della deficienza. Trascorso il termine di uni agli articoli 55 e 56 senza che sia stato presentato lo stato patrimoniale, con la situazione patrimoniale per le rappresentanze delle compagnie estere, i conti profitti e perdite, le tabelle tecniche ed i prospetti statistici allegati al bilancio, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'Erario della Stato la somma di lire ventimila. L'inadempienza e' accertata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. E' fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni contemplate dal presente testo unico.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva