Art. 7

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[1]Ordinamento

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 6 (3° e 4° comma).

[3]L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha personalita' giuridica e gestione autonoma, ha sede in Roma ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero del tesoro. L'ordinamento dell'Istituto e' disciplinato da uno statuto organico, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art7 · fonte su Normattiva